Servizi per i cittadini: Requisiti acustici (DPCM 5/12/97)

I REQUISITI ACUSTICI NEI NUOVI EDIFICI

La legge n. 447 /95 prevede la “determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore” (art. 3 “Competenze dello Stato”, comma 1, lettera e).

Il provvedimento statale esecutivo di questa disposizione della legge è il DPCM 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Il DPCM 5/12/97 si applica a tutti gli edifici in cui il rilascio della concessione edilizia è avvenuto dopo il 20 febbraio 1998, quindi non conta la data dell’ultimazione dei lavori (parere ministeriale: luglio 2001 ad Assoacustici).

Il DPCM 5/12/97 stabilisce le caratteristiche acustiche in opera di facciate, muri, solette e impianti dell’edificio.

Per le abitazioni i limiti sono:

Requisiti acustici nei nuovi edifici

Si precisa che i limiti di R’w e D2m,nT,w sono limiti minimi (al di sotto dei quali l’isolamento non va bene), mentre i limiti di L’n,w, LASmax e LAeq sono limiti massimi (al di sopra dei quali non va bene). Cioè 50 e 40 sono limiti minimi e 63, 35 e 25 sono limiti massimi.

Il DPCM 5/12/97 in un punto, come noto, è contraddittorio: per gli impianti a funzionamento continuo (centrali termiche, condizionatori d’aria, ecc.) il limite massimo LAeq della rumorosità per le abitazioni nella tabella B dell’allegato A è 35 dBA mentre in alto nella stessa pagina dell’allegato A è 25 dBA.

Sul limite per l’impianto a funzionamento continuo sono stati emanati i seguenti chiarimenti ministeriali, che però sono anch’essi contraddittori tra di loro. Infatti il limite risulterebbe:

– 25 dBA stando al primo chiarimento ministeriale del 1999 (al Comune di Genova)

– 35 dBA stando al secondo chiarimento del 2004 (all’Ordine degli Ingegneri di Como)

– 25 dBA stando al terzo chiarimento del 2010 (all’ ing. Campolongo).

In Lombardia l’ARPA (dipartimento di Monza) ha effettuato un intervento nel 2010 indicando in 25 dBA il limite per gli impianti a funzionamento continuo.

I REQUISITI ACUSTICI NELLE RISTRUTTURAZIONI

Nel caso di ristrutturazioni secondo la circolare del Ministero dell’Ambiente (settembre 1998 all’ing. Barducci) il DPCM 5/12/97 va applicato anche per ristrutturazione parziale di: impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici e del rifacimento della facciata esterna (verniciatura esclusa).

In Lombardia, l’art. 7 della Legge regionale n. 13 del 2001, stabilisce che gli interventi sulle abitazioni esistenti devono essere corredati da dichiarazione del progettista, che attesti il rispetto del DPCM 5/12/97, quando gli interventi ne modifichino le caratteristiche acustiche.

Di seguito riporto degli esempi di ristrutturazione e i relativi requisiti acustici che devono essere rispettati:

I requisiti acustici nelle ristrutturazioni

IL COLLAUDO DEI REQUISITI ACUSTICI

Non tutti sanno che le nuove abitazioni debbono possedere dei requisiti acustici (DPCM 5/12/1997). Cioè un edificio, realizzato con concessione edilizia rilasciata a partire dal 20 febbraio 1998, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, deve essere in grado di limitare, in maniera passiva, la trasmissione dei rumori al suo interno.

Nelle abitazioni si distinguono quattro tipi di trasmissione del rumore:

    • Il rumore trasmesso attraverso i muri e le solette: la TV e il vociare dall’appartamento del vicino e la musica del pub sottostante. Il vicino può essere allo stesso piano e anche al piano di sopra o di sotto. Questi rumori si trasmettono “per via d’aria”, cioè come onde sonore nell’aria che percuotono le superfici dei muri e quindi si trasmettono nel locale attiguo. Si sentono di più a finestre chiuse. La legge prescrive che il potere fonoisolante apparente (R’w), dei muri perimetrali o delle solette di separazione tra le distinte unità abitative, sia come minimo 50 dB.
      Servizi per i cittadini: Requisiti acustici (DPCM 5/12/97)
      Servizi per i cittadini: Requisiti acustici (DPCM 5/12/97)

  • Il rumore trasmesso attraverso la finestra e il muro della facciata o del tetto: del traffico stradale, il vociare delle persone in strada davanti ai pub di notte, il rombo del condizionatore d’aria del vicino o la musica del bar di fronte o degli aerei. Rispetto ai precedenti anche questi rumori si trasmettono “per via d’aria” ma si sentono di più a finestra aperta. La legge prescrive che l’indice dell’isolamento acustico della facciata (D2mnTw), a finestra chiusa, sia come minimo 40 dB. A precisazione se il locale esaminato è un sottotetto agibile, la facciata non è soltanto costituita dalla parete verticale ma fa parte della facciata anche la porzione del tetto del locale.

 

Servizi per i cittadini: Requisiti acustici (DPCM 5/12/97)
Servizi per i cittadini: Requisiti acustici (DPCM 5/12/97)
Servizi per i cittadini: Requisiti acustici (DPCM 5/12/97)

  • Il rumore di calpestìo: di trascinamento di sedie, caduta di oggetti, camminare e, in generale, da impatto sul pavimento. Questi rumori si trasmettono maggiormente nel locale al piano di sotto e la trasmissione non è per “via d’aria” ma “per via solida” o “per via strutturale”, cioè come vibrazioni attraverso le strutture murarie. Si sentono di più a finestra chiusa. La legge prescrive che l’indice del livello di rumore di calpestio (L’nw), rumori impattivi provenienti dalla soletta di separazione tra i diversi piani anche della stessa unità immobiliare, sia al massimo 63 dB.

 

Servizi per i cittadini: Requisiti acustici (DPCM 5/12/97)

  • Il rumore degli impianti:
  • – a funzionamento continuo (centrale termica, impianti di condizionamento, ecc.). Questi rumori si trasmettono maggiormente nel locale al piano sovrastante e la trasmissione può essere sia per “via d’aria”, in tal caso si sentono di più a finestra aperta sia “per via solida” o “per via strutturale”, cioè come vibrazioni attraverso le strutture murarie, in tal caso si sentono di più a finestra chiusa. Può capitare che il rumore si trasmetta sia per via aerea e sia per via strutturale.
    La legge prescrive che il livello massimo di rumore (Leq), misurato anche nella stessa unità immobiliare che ospita l’impianto, ma nell’attiguo locale “abitabile”, sia minore di 25 dB.

    Servizi per i cittadini: Requisiti acustici (DPCM 5/12/97)

     

  • Il rumore degli impianti:

    – a funzionamento discontinuo (scarichi degli impianti idrici, ascensore condominiale, autoclave ecc.)
    Questi rumori si trasmettono maggiormente nel locale attiguo e la trasmissione non è per “via d’aria” ma “per via solida” o “per via strutturale”, cioè come vibrazioni attraverso le strutture murarie. Si sentono di più a finestra chiusa.
    La legge prescrive che il livello massimo di rumore (LSMax), misurato anche nella stessa unità immobiliare che ospita l’impianto, ma nell’attiguo locale “abitabile”, sia minore di 35 dB

 

Servizi per i cittadini: Requisiti acustici (DPCM 5/12/97)
Servizi per i cittadini: Requisiti acustici (DPCM 5/12/97)

CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI “A REGOLA D’ARTE”

La sentenza della Cassazione in materia di regola d’arte stabilisce che: In tema di contratto di appalto, l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte, osservando, nell’esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176, 2° comma, cod. civ. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.” (Cass. civ. sez. III n. 12995 del maggio 2006).

Perciò la regola d’arte comprende anche evitare possibili eventi dannosi conseguenti ai difetti d’isolamento acustico delle abitazioni.

La sentenza della Cassazione del lontano 1956: “Rientrano nel concetto di buona esecuzione dell’opera, cioè di esecuzione a regola d’arte, non solo i criteri generali della tecnica per il dato genere di lavoro, ma anche quei pregi di estetica e di forma che sono stati presi in considerazione nel contratto o che si desumono dagli scopi cui normalmente l’opera serve o deve servire. Le regole d’arte non vanno intese in modo assoluto e con portata invariabile.  Esse devono adeguarsi alle esigenze e agli scopi cui l’opera è destinata secondo la sua funzione tipica, od a quegli altri risultati che siano stati menzionati e posti nel contratto come elementi rilevanti.” (Cass. civ. sez. II, n. 5694 del 3/11/1979).

La pronuncia della Cassazione che “le regole d’arte non vanno intese in modo assoluto e con portata invariabile significa che le regole d’arte variano continuamente seguendo il progresso dello stato dell’arte e lo sviluppo di tecnologie e materiali e adattandosi alle richieste culturali e sociali della collettività.

Perciò le proprietà della regola d’arte sono delineate dalla giurisprudenza della Cassazione, ma la sua definizione, diretta ed esplicita, non è riportata in modo esaustivo in alcuna disposizione legislativa.

Invece le nozioni di specifiche tecniche, norme e regole tecniche sono ben definite da una direttiva CEE (Direttiva n. 83/189/CEE e relativa legge di attuazione del 21 giugno 1986, n. 317). Le nozioni, adattate alla materia dell’isolamento acustico, sono:

– le specifiche tecniche, ad esempio nei capitolati degli appalti, dovrebbero prescrivere i requisiti acustici che gli elementi costruttivi, strutture murarie o serramenti e gli impianti dovrebbero avere. In particolare le specifiche tecniche devono specificare le modalità mediante le quali sia possibile accertare se i requisiti prescritti sono stati soddisfatti;

– le norme sono prodotte mediante consenso e approvate da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior risultato in un determinato contesto. (Una norma dovrebbe basarsi su comprovati risultati scientifici, tecnologici e sperimentali, e mirare alla promozione dei migliori benefici per la comunità.) In acustica edilizia le norme sono le UNI 140 e 717, le UNI EN 12354, la UNI/TR 11175, la UNI 8199 e la UNI 11367; tuttavia l’osservanza delle norme UNI è volontaria, cioè non obbligatoria, fintanto che esse non sono richiamate da specifiche regole tecniche;

– le regole tecniche sono emanate da una autorità, riportano requisiti tecnici o direttamente o tramite riferimenti, oppure incorporando il contenuto di una specifica tecnica o una norma. La sua osservanza è obbligatoria. Si può quindi dire che la regola tecnica è un documento impostato analogamente alla norma tecnica reso però cogente (il rispetto è cioè obbligatorio) da un organismo avente potere legislativo o regolamentare (Parlamento, Governo, Ministeri, Regioni, Comuni). Nell’acustica edilizia italiana la regola tecnica fondamentale è costituita dai decreti attuativi della legge 447/95, in particolare il DPCM 5/12/97 che prescrive i requisiti acustici delle nuove costruzioni per ottenere dal Comune il permesso di costruire e al termine del lavoro l’agibilità (ex abitabilità).

Perciò, nella pratica, per ciascun requisito acustico (isolamento di facciata, muri e solette, calpestio e rumorosità degli impianti) la regola d’arte è la regola tecnica prescritta dal DPCM 5/12/97.

La regola d’arte ha sempre seguìto l’evolversi della regola tecnica stabilita dalle disposizioni nazionali e regionali fin dagli anni 60, come segue:

  1. La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1769 dell’anno 1966 per le costruzioni di edilizia sovvenzionata che stabiliva i requisiti di accettabilità per il potere fonoisolante dei divisori, degli infissi e delle prese d’aria dall’esterno e il rumore di calpestio.
  2. Il D.M. Sanità del 5/7/1975, in materia dei requisiti igienico-sanitari delle abitazioni, all’art. 8, stabilisce che: “I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un’adeguata protezione acustica … occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.”. Nella pratica in quegli anni il riferimento della regola d’arte era la circolare ministeriale n. 1769 del 1966.
  3. Dal 1985, in Lombardia, la regola d’arte era costituita dal Regolamento regionale d’Igiene-tipo, che ai paragrafi 3.4.45 e seguenti stabilisce i requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell’edificio.
  4. Dal 20 febbraio 1998 la regola d’arte ha seguito l’entrata in vigore del DPCM 5/12/97.
  5. Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato più volte che è prossima l’emanazione del decreto che abrogherà e sostituirà il DPCM 5/12/97. E’ stato anche detto, ma anche negato, che il nuovo decreto sarà basato sulla norma UNI 11367 “Classificazione acustica delle unità immobiliari” del luglio 2010. Se il decreto venisse emanato costituirebbe la nuova regola d’arte.

La corretta esecuzione dei lavori, secondo l’art. 15 della legge comunitaria n. 96 del 2009, deve essere a regola d’arte. Se la data della concessione edilizia della costruzione è successiva al 20 febbraio 1998 l’esecuzione dei lavori deve rispettare i limiti prescritti dal DPCM 5/12/97.

A regola d’arte è anche sinonimo di esente da vizi e difetti. L’acquirente ha diritto ad ottenere un immobile esente da vizi e difetti, adatto all’uso a cui è destinato, senza alcuna limitazione.

L’art. 15 della legge 96 /2010 (comunitaria del 2009) non modifica l’obbligatorietà delle prescrizioni del DPCM 5/12/97. Infatti:

  1. nel rapporto pubblicistico, tra il costruttore e il Comune, i requisiti acustici prescritti dal DPCM rimangono obbligatori per ottenere il permesso a costruire e l’agibilità (ex abitabilità);
  2. perciò l’unità immobiliare per essere abitata non può non avere il rilascio dell’agibilità e quindi non può non essere rispondente ai requisiti acustici del DPCM;
  3. nel rapporto privatistico tra l’acquirente dell’unità immobiliare e il costruttore se i lavori non sono stati eseguiti a regola d’arte il fermi restando la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte non è più fermo e la disciplina (del DPCM) così trova applicazione … nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi.