Servizi per le imprese di costruzioni: La responsabilità dell’appaltatore

Per legge l’appaltatore è colui che, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, esegue un’opera in cambio di un corrispettivo in denaro dovuto da chi gli ha commissionato l’opera, cioè dal committente.

Quando si verificano difetti della costruzione la responsabilità dell’appaltatore è disciplinata dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

Gli artt. 1667 e 1668 si riferiscono alla responsabilità contrattuale dell’appaltatore che è pertinente al contratto stipulato tra il committente e l’appaltatore stesso. Perciò il committente può esercitare le azioni previste da questi articoli nei confronti dell’appaltatore per le difformità e vizi dell’opera.

Quindi gli acquirenti degli appartamenti, che non sono i committenti dell’opera, non potranno esercitare nei confronti dell’appaltatore le azioni previste dagli artt.1667 e 1668 del codice civile.

L’art. 1669 c.c. si riferisce alla responsabilità extracontrattuale per gravi difetti. Extracontrattuale significa che non deriva da un rapporto contrattuale. Ad esempio, quando si verifica il crollo di un edificio, cioè un grave difetto non esplicitamente previsto nel contratto, si applica questo articolo. Anche l’insufficienza dell’isolamento acustico, rispetto ai requisiti del DPCM 5/12/97, costituisce grave difetto.

Questo articolo della responsabilità extracontrattuale può essere esercitato contro l’appaltatore sia dal committente (venditore) dell’opera sia dagli acquirenti degli appartamenti (che in senso tecnico-giuridico sono “aventi causa” del committente).

Spesso succede che l’appaltatore (=costruttore) sia la stessa persona o impresa del committente (=venditore), oppure che il committente si ingerisca nelle scelte e nelle decisioni inerenti la costruzione, oppure che eserciti un controllo pregnante su di essa. In questi ultimi casi la giurisprudenza equipara il committente al costruttore-venditore, e lo affianca, in termini di (cor)responsabilità, all’appaltatore (Cassazione Civile n. 2977 del 20/3/98).

Come regola generale nei confronti del committente l’appaltatore, sia sul piano contrattuale sia su quello extracontrattuale, ha l’obbligo di eseguire il progetto affidatogli secondo le direttive del direttore dei lavori, ma anche di non dare comunque esecuzione ad un progetto che contenga vizi o errori di progettazione.

Sempre come regola generale, la vigilanza del direttore dei lavori non esonera l’appaltatore dal rispettare la regola d’arte.

L’appaltatore può anche essere considerato corresponsabile, insieme al progettista e al direttore dei lavori, se esegue un’opera che risulta viziata a causa di una progettazione non corretta o anche di istruzioni non corrette impartite dal direttore dei lavori. Infatti l’appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d’arte il progetto, ma anche a controllare -con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili- la congruità e la completezza del progetto e le indicazioni date dal direttore dei lavori.

L’appaltatore ha l’obbligo di segnalare per iscritto al committente gli eventuali errori riscontrati sia nella progettazione sia nelle disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

Nel caso in cui i materiali siano forniti dal committente, l’appaltatore ha l’obbligo di segnalarne la non idoneità.

In tutti questi casi l’appaltatore ha anche l’obbligo di sospendere i lavori e chiedere un chiarimento sui punti controversi.

L’appaltatore, per escludere la sua responsabilità nei confronti del committente, deve dimostrare che: (1) ha segnalato al committente gli errori presenti nella progettazione, nelle disposizioni impartite dal direttore dei lavori o nella non idoneità dei materiali forniti dallo stesso committente, (2) ha suggerito soluzioni (varianti) o materiali più idonee per la regola d’arte e (3) vi è, da parte del committente, l’insistenza o addirittura l’ordine di eseguire l’opera come risulta dalla progettazione o dalle indicazioni del direttore dei lavori o di utilizzare i materiali forniti dallo stesso committente.

A questo punto l’appaltatore è ridotto a mero esecutore del volere del committente, senza alcun margine di autonomia (Cass. n. 1284 del 12/2/97, n. 11566 del 20/11/97 e  n. 6754 del 5/5/03) ed è quindi esonerato da qualsiasi responsabilità.

Tuttavia rispetto agli acquirenti degli immobili (che sono terze persone nel rapporto tra committente e appaltatore) l’appaltatore per i gravi difetti (art. 1669 c.c.) è sempre responsabile (Cass. n. 1284 del 12/2/97 e n. 11566 del 20/11/97).

Quanto alla facoltà dell’appaltatore di convenire in causa la propria assicurazione, egli dovrà innanzitutto vagliare se i difetti -che lui ha segnalato al committente- siano di natura accidentale.

Qualora l’appaltatore esegua l’opera -di cui egli stesso abbia segnalato al committente le criticità- non potrà più chiamare in causa la propria assicurazione perché egli era consapevole dei difetti e quindi non si tratta di danni accidentali (che sono i soli danni coperti dall’assicurazione).

L’appaltatore avrà la responsabilità verso l’acquirente, anche quando l’appaltatore stesso sostiene che i gravi difetti sono dovuti al fatto che l’opera è improntata all’eccessiva economicità voluta dal committente (sia per il progetto sia per la costruzione).

Se il committente o l’acquirente chiamano in causa l’appaltatore, egli può chiamare in causa l’eventuale subappaltatore, che ha realizzato la parte del lavoro con difetti, e anche il direttore dei lavori.

Per i difetti, che non siano gravi, l’appaltatore può essere chiamato in giudizio dal committente ma non dagli acquirenti ed egli può chiamare in causa il subappaltatore.

La responsabilità dell’appaltatore può infine essere estesa anche ai produttori di materiali quando la certificazione del materiale utilizzato risultasse non veritiera.

L’appaltatore può chiamare in causa anche il progettista, quando i lavori difettosi sono eseguiti in conformità al progetto.