Servizi per le industrie e gli artigiani: Normativa. La Legge Quadro n. 447/1995

La legge Quadro n. 447/1995

Con la Legge Quadro n. 447/1995 sull’inquinamento acustico, e successivamente sia con i decreti attuativi sia con le normative regionali si è voluto migliorare la qualità della vita delle persone per quanto riguarda la componente ambientale dovuta al rumore.

La Legge Quadro e i successivi decreti stabiliscono che tutte le sorgenti sonore devono rispettare dei livelli massimi prestabiliti.

Per la zona in cui sorge la struttura, la rumorosità prodotta dagli impianti industriali, che si trasmette agli edifici vicini, deve rispettare i limiti di emissione e di immissione, assoluti e differenziali, come espressamente richiesto dalla normativa vigente:

– Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95

– Il DPCM 01/03/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno

– DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

– Per la Lombardia:

  • Legge Regionale Lombardia 10/08/2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico
  • DGR Lombardia n. 7/8313 del 08/03/02 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico“.

La Legge Quadro prevede che tutto il territorio Comunale sia diviso in zone. Le zone possono essere sei, per ciascuna di queste vengono fissati dei valori limite diurni e notturni di “rumorosità” ammessa.

Il DPCM 14/11/97 fissa dei valori di rumorosità per le singole sorgenti sonore:

– All’aperto il livello sonoro massimo ammissibile è fissato dall’art. 2 “Valori limite di emissione” che si riferisce al rumore prodotto soltanto dagli impianti in esame, privo di ogni altro rumore “residuo” e misurato sul confine della proprietà.

– Sempre all’aperto il livello sonoro massimo ammissibile è anche fissato dall’art. 3 “Valori limite assoluti di immissione“. Questo limite si riferisce al rumore prodotto dagli impianti e da tutto il restante rumore “residuo”, misurato negli spazi all’aperto dell’edificio che riceve il rumore.
Se la sorgente sonora è all’interno della fascia di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradali, ferroviarie ed aeroportuali non vengono applicati i limiti previsti dalla tabella C (art. 3 D.P.C.M. 14/11/97), ma bisogna rispettare i limiti previsti dalla tabella B (art. 2 D.P.C.M. 14/11/97) relativi ai valori limite di emissione.

– All’interno delle abitazioni il livello sonoro massimo ammissibile è fissato dall’art. 4 “Valori limite differenziali di immissione”: la differenza tra il rumore ambientale (quando gli impianti funzionano) ed il rumore residuo (quando gli impianti sono spenti) non deve eccedere il limite 5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel periodo notturno.

Nel caso in cui la sorgente in esame non rispetta anche uno dei limiti previsti, il responsabile dell’attività industriale deve attuare tutte gli interventi di mitigazione e contenimento del rumore, necessari a riportare i livelli sonori dell’area entro i limiti prescritti dalla normativa.

La legge, nonostante sia in vigore dal lontano 1995, ha previsto anche i limiti nel caso i Comuni non abbiano ancora provveduto alla classificazione acustica del territorio.

Valutazione dell’impatto acustico

I laboratori artigianali o le industrie che si devono insediare devono far eseguire una valutazione previsionale di impatto acustico, mentre per quelli che sono insediate da molto tempo devono far eseguire una valutazione di impatto acustico al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla legge.

La valutazione d’impatto acustico è una valutazione previsionale, cioè deve essere effettuata quando ancora l’attività non è in funzione, ed i Comuni hanno l’obbligo di richiederla.

L’art. 8, comma 4, della Legge quadro n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” del 26/10/95, stabilisce che per il rilascio della concessione relativa ad attività produttive occorre effettuare una valutazione previsionale dell’impatto acustico.

Devono predisporre una relazione previsionale di impatto acustico i titolari delle attività, dei progetti e delle opere, relative alla realizzazione di attività produttive.

La legge quadro n. 447/95 ha demandato alle Regioni il compito di determinare la modalità e i contenuti esatti della valutazione dell’impatto acustico.

In particolare la regione Lombardia ha disciplinato la materia con la DGR n.13 del 10/8/01 “Norme in materia di inquinamento acustico” e con la D.G.R. n. 7/8313 del 8/3/02 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico”” ha stabilito i criteri di redazione della citata valutazione.

La Regione Lombardia ribadisce la necessità di verificare preventivamente l’impatto acustico di tutte le nuove attività rumorose per le quali viene richiesta l’autorizzazione alla costruzione o all’avviamento.

Prima istallare l’attività è molto importante effettuare la valutazione di impatto acustico, perché in funzione dei risultati che si ottengono si può decidere se effettuare l’attività oppure no. In secondo luogo si determina se è necessario, al fine di garantire la salvaguardia dei ricettori più sensibili, la progettazione e la realizzazione di interventi acustici (insonorizzazione degli impianti).

La documentazione di valutazione dell’impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica, ai sensi dell’articolo 2, comma 6 della Legge quadro n. 447.