Servizi per i gestori di locali: Immissione di rumore nelle abitazioni (art. 844 c.c.)

Spesso capita che in prima battuta il cittadino disturbato dall’attività del locale si rivolge tramite il Comune all’ARPA. Le misurazioni dell’ARPA possono mostrare che l’attività del locale rispetta i limiti di legge ma anche che non li rispetta e in questo caso il Comune richiede al gestore del locale di presentare un progetto di bonifica acustica.

Una volta che l’ARPA ha costatato che il gestore ha eseguito i necessari interventi per rientrare nei parametri amministrativi, spesso succede che il cittadino disturbato continuerà ad esserlo ugualmente, perché i limiti massimi del DPCM 14/11/97 sono troppo blandi, e per risolvere il suo problema il disturbato dovrà intraprendere azione giudiziaria contro il gestore del locale pubblico.

La differenza tra il criterio amministrativo (DPCM 14/11/97), applicato dal Comune, e il criterio Giurisprudenziale (art. 844 c.c.), applicato dal Giudice, è:

  • il criterio amministrativo si applica soltanto all’interno degli ambienti abitativi mentre il criterio giurisprudenziale si applica anche all’aperto, nel giardino o sul terrazzo,
  • secondo il DPCM 14/11/97 il limite massimo differenziale diurno è 5 dB (dalle ore 6 alle ore 22) e quello notturno è 3 dB (dalle ore 22 alle ore 6), mentre per il criterio Giurisprudenziale è 3 dB, sia di giorno sia di notte,
  • il limite differenziale previsto dal criterio amministrativo (comma 2, art. 4 del DPCM 14/11/97) non si applica in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabilequando:a) il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno ed a 40 dBA durante il periodo notturnob) il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno ed a 25 dBA durante il periodo notturno

mentre il criterio giurisprudenziale si applica sempre.

Inoltre la differenza tra i due criteri non è soltanto numerica, 5 dB di giorno o 3 dB di notte per il criterio Amministrativo e 3 dB per il criterio Giurisprudenziale sia di giorno che di notte, ma il limite al rumore è ben diverso perché è diversa la metodologia della misurazione fonometrica, cioè è diverso il “peso” dei decibel, come si vede nella figura che segue.

Nella figura sono rappresentate due bilance che “pesano” lo stesso rumore, entrambe con il “peso” di 3 decibel. Ma i decibel della bilancia giudiziaria sono più leggeri dei decibel di quella amministrativa. Con i decibel più leggeri il rumore non va bene, mentre con i decibel più pesanti lo stesso rumore va bene. (di G. Campolongo “Il rumore del vicinato” Maggioli Editore)

Quando si applica il DPCM 14/11/97 le due misurazioni, con e senza il rumore in questione, presentano una differenza minore rispetto alla differenza che risulta applicando il limite di giurisprudenza. Ciò a causa della diversa metodologia fonometrica prescritta: il livello equivalente Leq per il DPCM e il livello sonoro istantaneo per il limite della tollerabilità di giurisprudenza.

E’ come se pesassimo il rumore sulla “bilancia” della giustizia: su un piatto della bilancia il rumore in esame e sull’altro i 5 o i 3 pesi da 1 decibel ciascuno. Al di là della differenza numerica, i pesi sono diversi nei due casi: con il DPCM 14/11/97 sono più pesanti di quelli di giurisprudenza. Questo è il motivo principale della maggiore permissività del criterio amministrativo rispetto a quello giurisprudenziale; inoltre la differente permissività introdotta dalla differenza numerica tra 5 e 3 dB. Perciò spesso avviene che il rumore risulta accettabile per il limite differenziale di 5 dB di giorno o 3 dB di notte del DPCM e risulta non tollerabile per il limite di giurisprudenza di 3 dB sia di giorno sia di notte.

Servizi per i gestori di locali: Immissione di rumore nelle abitazioni (art. 844 c.c.)

L’immissione di rumore del locale pubblico (vociare, musica e rumorosità degli impianti), prodotto nell’abitazione disturbata, non deve superare il limite massimo della “normale tollerabilità” di 3 dB oltre il rumore di fondo, come stabilito dalla giurisprudenza dell’art. 844 codice civile.